La Regione Puglia stabilisce regole e modalità per la formazione del personale alimentarista.
LEGGE REGIONALE 24 luglio 2007, n. 22
Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista
Art. 4 FORMAZIONE E OBBLIGHI DEL PERSONALE ALIMENTARISTA
d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di lavoro la formazione mediante personale qualificato, medici igienisti, tecnologi alimentari, biologi e tecnici della prevenzione, ovvero nell’ambito dell’applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari)
REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2008, n. 5
“Organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale alimentarista ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 22 del 24.07.07 e s.m.i.”.
Art. 3 ORGANIZZAZIONE ED EFFETTUAZIONE DEI CORSI
Possono organizzare ed attuare i corsi formativi:
- gli Enti di formazione, pubblici e privati accreditati;
- le associazioni di categoria datoriali e dei lavoratori;
- il titolare dell’impresa alimentare del proprio personale.
Per lo svolgimento dei corsi è necessario avvalersi dell’apporto di figure professionali con esperienza professionale e didattica specifica nel settore dell’igiene e sicurezza alimentare.
Art . 4 FORMAZIONE SUL POSTO DI LAVORO
Qualora il titolare dell’impresa alimentare, escluso dall’obbligo dell’accreditamento, intenda effettuare la formazione del proprio personale sul posto di lavoro, si avvarrà delle figure professionali di cui all’art. 3 del presente regolamento.