Puglia: Regolamento Regionale Formazione Alimentaristi

Ecco alcuni articoli principali del REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2008, n.5
“Organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale alimentarista ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 22 del 24.07.07 e s.m.i.”

ART.1

DEFINIZIONE DELLE MANSIONI A RISCHIO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE TENUTO ALLA FREQUENZA DEI CORSI DI FORMAZIONE

Sulla base dei dati epidemiologici e della concreta associazione tra ruolo ricoperto nell’attività
alimentare e rischi di trasmissione di malattie attraverso gli alimenti, vengono individuate quali
“mansioni a rischio” di cui alla L.R. N. 22/07 e s.m.i.: la produzione post-primaria, la trasformazione,
la preparazione, la somministrazione , il commercio di prodotti alimentari sottoposti a regime di temperatura controllata.
Pertanto gli addetti alle succitate mansioni sono tenuti alla frequenza dei corsi di formazione
a norma del presente Regolamento e devono acquisire una documentazione attestante la stessa prima di poter essere adibiti a qualsiasi mansione compresa fra quelle individuate “a rischio”, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 8) .
Durante sagre e feste popolari organizzate da associazioni di volontariato, in funzione dell’occasionalità
e temporaneità dell’evento, sono esclusi dall’obbligo della formazione, gli operatori o i volontari addetti, ad eccezione di un responsabile appositamente identificato per ogni Associazione o Ente che esercita tali attività nell’ambito della manifestazione.
Art. 2
CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E PERIODICITA’ DEI CORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO
Al fine dell’ottenimento della documentazione attestante l’avvenuta formazione gli operatori sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione della durata complessiva di n 4 ore e con periodicità quadriennale ai fini di dell’aggiornamento.
Tali corsi devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
a) igiene della persona, degli ambienti e delle attrezzature;
b) igiene della lavorazione: modalità di contaminazione e conservazione degli alimenti;
– rischi per la salute legati al consumo di alimenti;
c) valutazione del rischio alimentare e sistemi di controllo (HACCP);

Detti contenuti devono essere articolati in rapporto agli specifici obiettivi dei corsi di formazione (acquisire conoscenze e competenze coerenti con il tipo di attività svolta) e di aggiornamento
(rinforzare ed approfondire le conoscenze possedute con particolare attenzione al controllo dei rischi connessi all’attività espletata)
Per quanto riguarda la metodologia didattica ,al fine di migliorare la qualità della formazione, si suggerisce di privilegiare quelle di tipo interattivo. Viene ritenuta idonea, ove documentata, l’analoga
formazione degli addetti provenienti da altre regioni, temporaneamente impiegati in imprese alimentari site in Puglia.

Art . 3
ORGANIZZAZIONE ED EFFETTUAZIONE DEI CORSI
Possono organizzare ed attuare i corsi formativi:
– gli Enti di formazione, pubblici e privati accreditati;
– le associazioni di categoria datoriali e dei lavoratori;
– il titolare dell’impresa alimentare del proprio personale.
Per lo svolgimento dei corsi è necessario avvalersi dell’apporto di figure professionali con esperienza professionale e didattica specifica nel settore dell’igiene e sicurezza alimentare

 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 78 del 19-05-2008

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